Con Sentenza 19 agosto 2021, n. 23128, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della gestione dello stabile ed altresì della deliberazione degli interventi nell'interesse comune, in mancanza delle spese condominiali.
La Corte di Cassazione ha stabilito che all'assemblea di condominio, nell'esercizio delle attribuzioni di cui ai numeri 2) e 3) dell' art. 1135, comma 1, C.c., e dunque al limitato fine di provvedere alle esigenze di ordinaria gestione delle cose e dei servizi comuni, è consentito di deliberare validamente a maggioranza una ripartizione provvisoria dei contributi tra i condomini, a titolo di acconto salvo conguaglio, soltanto in mancanza di tabelle millesimali applicabili in relazione alla specifica spesa effettuata. A seconda, poi, del contenuto negoziale, o meno, della tabella già approvata, va modulato il potere dell'assemblea di modificare all'unanimità o anche solo a maggioranza la tabella preesistente.