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9 novembre 2021
Parti comuni ed uso esclusivo: Cassazione
Con Ordinanza 5 novembre 2021, n. 32057, la Corte di Cassazione ha chiarito che:
- il diritto di condominio sulle parti comuni dell'edificio si fonda sul fatto che tali parti siano necessarie per l'esistenza dell'edificio stesso, ovvero che siano permanentemente destinate all'uso o al godimento comune, sicché la presunzione di comproprietà
ex art. 1117 C.c. può essere superata se la cosa, per obiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso o al godimento di una parte dell'immobile, venendo meno, in questi casi, il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria, giacché la destinazione particolare del bene prevale sull'attribuzione legale, alla stessa stregua del titolo contrario; - l'utilità particolare che un condomino può trarre da un bene compreso nell'elenco di cui all'
art. 1117 C.c. non incide sulla destinazione tipica del bene stesso e sullo specifico nesso di accessorietà all'edificio condominiale.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha qualificato come illegittimo un manufatto in truciolato realizzato da un condomino sul pianerottolo dell'ultimo piano; in tal caso, l'utilità particolare di tale bene non incide infatti sulla destinazione tipica e normale del bene in favore dell'edificio condominiale.