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12 novembre 2021
Domanda riconvenzionale e valida instaurazione del contraddittorio

Con Sentenza 21 settembre 2021, n. 25497, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso in cui un condomino, convenuto dall'amministratore con azione di rilascio di un bene di proprietà comune, proponga una domanda riconvenzionale ex artt. 34 e 36 C.p.c.. volta a conseguire la proprietà esclusiva del bene, viene meno la legittimazione passiva dell'amministratore rispetto alla controdomanda.
Quest'ultima, incidente sull'estensione del diritto dei singoli, deve svolgersi nei confronti di tutti i condomini, in quanto viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo, unico e inscindibile
Nell'ipotesi in cui tale domanda riconvenzionale venga proposta e decisa solo nei confronti dell'amministratore, o di alcuni condomini, il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, e, in difetto di giudicato esplicito o implicito sul punto, tale invalida costituzione del contraddittorio può essere denunciata o essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità, nel caso in cui gli elementi da cui emerge la necessità del litisconsorzio siano evidenti dagli atti.