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25 novembre 2021
Cancelli confinanti e distanze legali

Con Sentenza 7 settembre 2021, n. 7203, il Tribunale di Napoli ha chiarito, in materia di supercondominio, che le distanze legali previste ex art. 873 C.c. non si applicano a cancelli e recinzioni, a condizione che tali manufatti non superino i 3 metri di altezza.

Difatti, l'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni (ex art. 878 C.c.) si applica: “sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall'altezza non superiore ai tre metri, dall'emersione dal suolo nonché dall'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni di tali requisiti, siano comunque idonei a delimitare un fondo e abbiano ugualmente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo”.