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6 dicembre 2021
Comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale

Con Sentenza 5 novembre 2021, n. 1546, il Tribunale di Tivoli ha stabilito che al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'assemblea in prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui è pervenuto l'avviso di convocazione all'indirizzo del destinatario.
Quest'ultimo ha la possibilità di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Nell'ipotesi in cui la convocazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata, e questa non sia stata consegnata per l'assenza del condomino ovvero di altra persona abilitata a riceverla, la decorrenza del termine coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentirne il ritiro.