
Con Ordinanza 10 dicembre 2021, n. 39376, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'accertamento della responsabilità risarcitoria del condominio per i danni cagionati dall'omessa manutenzione delle parti comuni alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini non esclude che lo stesso condomino danneggiato rimanga, a sua volta, gravato pro quota, nei confronti del condominio dell'obbligo di contribuzione alla correlata spesa, che trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile.
Il condomino, dunque, assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, ma altresì, ricade su di esso l'obbligo di contribuire alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni nonché alla rifusione dei danni cagionati.