
Con Sentenza 14 gennaio 2022, n. 1068, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della competenza a dirimere le controversie tra condomini, per le quali il codice di procedura civile ha introdotto un foro speciale esclusivo, disponendo che per esse è competente il giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale.
A tal proposito, la Cassazione ha stabilito che al carattere esclusivo del foro non corrisponde la sua inderogabilità; esso, difatti, è derogabile in presenza di un accordo tra le parti.
Nel caso di specie, il foro territorialmente competente a conoscere ogni controversia relativa al regolamento condominiale è stato convenzionalmente stabilito tramite un accordo tra condomini; accordo applicabile a tutte le cause che, a qualsiasi titolo, siano connesse con l'operatività del regolamento stesso.