
Con Sentenza 5 gennaio 2022, n. 234, il Tribunale di Roma ha stabilito che il contratto di locazione a uso commerciale deve essere risolto per mancato pagamento dei canoni e/o oneri accessori solo per inadempimenti c.d. "gravi".
Nel caso di specie, la morosità del conduttore, iniziata nel mese di febbraio 2020, non può ritenersi connessa alle restrizioni imposte dalla normativa emergenziale da Covid-19, ed inoltre non potrebbe ritenersi giustificata l'assoluta mancanza di pagamenti per un lasso di tempo protratto, come nel caso di specie, anche in considerazione della cessazione delle restrizioni disposte nel corso del lockdown.
L'articolo 91, comma 1, Decreto “Cura Italia”, nel prevedere una "esclusione della responsabilità del debitore" incide sull'obbligo del debitore inadempiente di risarcire il danno causato dal proprio tardivo o mancato adempimento, ma senza liberare il debitore dai propri obblighi contrattuali, né tantomeno rendere possibile l'estinzione dell'obbligazione. La rinegoziazione delle condizioni del contratto compete soltanto alla volontà delle parti; è esclusa la possibilità per il Giudice di modificare le condizioni economiche dei contratti di locazione riducendo, ancorché temporaneamente, i canoni di locazione.