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28 febbraio 2022
Obblighi in capo all'amministratore condominiale uscente

Con Sentenza 14 febbraio 2022, n. 2340, il Tribunale di Roma ha stabilito che l'amministratore condominiale cessato dall'incarico è tenuto a consegnare tutta la documentazione in suo possesso, inerente alla gestione condominiale, all'amministratore subentrante (nel caso in cui l'assemblea abbia provveduto alla sua designazione), ovvero al singolo condomino che gliene faccia richiesta (nel caso di mancata nomina del nuovo amministratore).
Quest'ultima evenienza non legittima l'amministratore uscente né ad esercitare uno ius retinendi rispetto alla suddetta documentazione, né ad un esonero dal rendiconto, tenuto conto dell'avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e ciascuno dei condomini.