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11 marzo 2022
Obbligo di manutenzione del condominio e presunzione di responsabilità

Con Sentenza 16 febbraio 2022, n. 2486, il Tribunale di Roma ha stabilito, sulla base di quanto disposto dall'art. 2051 C.c., che è responsabile dei danni provocati dalla caduta di un albero, il condominio che non ha provveduto, in qualità di custode, alla manutenzione dell'area privata - non condominiale, adibita a parcheggio da tutti i condomini delle varie palazzine facenti parte del complesso ed altresì da estranei. 
Nella norma richiamata, difatti, vi è una presunzione di responsabilità a carico del custode, salvo che non provi il caso fortuito; essa, inoltre, non presuppone necessariamente la proprietà (o altro diritto reale) sul bene e nemmeno una nozione di "custodia" in senso tecnico-giuridico, essendo sufficiente ad integrarla un effettivo potere fisico, un governo di fatto sulla cosa.