Con Sentenza 11 marzo 2022, n. 7971, la Corte di Cassazione ha stabilito che il partecipante alla comunione del cortile non può aprire una veduta verso la cosa comune a vantaggio dell'immobile di sua proprietà esclusiva, finendo altrimenti per imporre di fatto una servitù a carico della cosa comune.
L'articolo 1102 C.c., ai sensi del quale "ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto", non è, infatti, applicabile ai rapporti tra proprietà individuali e beni comuni confinanti, che sono, piuttosto, disciplinati dall'articolo 905 C.c., regolante i rapporti tra proprietà contigue o asservite.