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31 marzo 2022
Riconsegna dell'immobile locato danneggiato
Con Ordinanza 28 marzo 2022, n. 9849, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso in cui, in violazione dell'art. 1590 C.c. , al momento della riconsegna l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale utilizzo dello stesso, ricade in capo al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione, senza che, a quest'ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto, da parte di terzi, richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori.