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25 maggio 2022
Spese di manutenzione e diritto personale di godimento del conduttore
Con Ordinanza 23 maggio 2022, n. 16613, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'amministratore ha il diritto, ex artt. 1118 e 1123 C.c. e 63, comma 1, disp. att. C.c., di riscuotere i contributi e le spese volte alla manutenzione delle cose comuni direttamente ed esclusivamente da ciascuno dei titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari, restando esclusa un'azione diretta anche nei confronti del conduttore della singola unità immobiliare.
In particolare, il diritto di godimento della casa familiare spettante al coniuge o al convivente affidatario di figli minori si configura quale diritto personale di godimento sui generis.