
Con Sentenza 10 maggio 2022, n. 2013, la Corte d'appello di Napoli ha stabilito che il contratto perfezionatosi tra il fornitore dell'energia elettrica, l'impresa titolare del contatore ed i condomini del fabbricato è di natura atipica; tra il costruttore e i singoli proprietari che usufruiscono della fornitura mediante il contatore del primo sussiste solidarietà passiva. Il fornitore, dal suo canto, può chiedere l'intero importo della bolletta a tutte le parti del contratto.
Nel caso in cui una delle parti paghi la fattura, è riconosciuto in capo alla stessa il diritto al rimborso delle rispettive quote nei riguardi degli altri condebitori. Tali quote sono, infine, da quantificarsi in parti uguali,