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8 giugno 2022
Consumo energia elettrica nel caso di costruzione di un edificio: ripartizione spese

Con Sentenza 10 maggio 2022, n. 2013, la Corte d'appello di Napoli ha stabilito che il contratto perfezionatosi tra il fornitore dell'energia elettrica, l'impresa titolare del contatore ed i condomini del fabbricato è di natura atipica; tra il costruttore e i singoli proprietari che usufruiscono della fornitura mediante il contatore del primo sussiste solidarietà passiva. Il fornitore, dal suo canto, può chiedere l'intero importo della bolletta a tutte le parti del contratto.
Nel caso in cui una delle parti paghi la fattura, è riconosciuto in capo alla stessa il diritto al rimborso delle rispettive quote nei riguardi degli altri condebitori. Tali quote sono, infine, da quantificarsi in parti uguali, ex art. 1298 c.c., tenuto conto che non è possibile stabilire l'attribuzione specifica dei consumi per ogni singolo condomino.