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13 luglio 2022
Ripartizione delle spese in deroga ai criteri legali
Con Ordinanza 4 luglio 2022, n. 21086, la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di condominio negli edifici, la convenzione sulla ripartizione delle spese in deroga ai criteri legali, ai sensi dell'art. 1123 C.c., deve essere approvata da tutti i condomini, ha efficacia obbligatoria soltanto tra le parti ed è modificabile solo con un rinnovato consenso unanime
La convenzione presuppone una dichiarazione di accettazione avente valore negoziale, espressione di autonomia privata, e, quindi, può manifestarsi anche mediante successiva adesione al contratto con l'osservanza della forma prescritta per quest'ultimo.