
Con Ordinanza 22 luglio 2022, n. 25103, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini del riconoscimento dell'indennità di sopraelevazione di cui all'
Ne deriva che deve considerarsi una sopraelevazione anche la costruzione realizzata sul lastrico solare di proprietà esclusiva del proprietario dell'adiacente appartamento (e costituente, quindi, un prolungamento orizzontale dell'edificio), quando il lastrico sia quello dell'ultimo piano dell'edificio condominiale ed assolva alla funzione di copertura della parte sottostante dell'edificio.