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29 agosto 2022
Indennità di sopraelevazione: rileva anche la costruzione in senso orizzontale

Con Ordinanza 22 luglio 2022, n. 25103, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini del riconoscimento dell'indennità di sopraelevazione di cui all'art. 1127 C.c., dovuta dal proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale a favore degli altri condomini, la sopraelevazione di un edificio condominiale deve intendersi non nel senso di costruzione oltre l'altezza precedente di questo, ma come costruzione di uno o più nuovi piani sopra l'ultimo piano del fabbricato, a prescindere dal rapporto con l'altezza precedente del fabbricato.
Ne deriva che deve considerarsi una sopraelevazione anche la costruzione realizzata sul lastrico solare di proprietà esclusiva del proprietario dell'adiacente appartamento (e costituente, quindi, un prolungamento orizzontale dell'edificio), quando il lastrico sia quello dell'ultimo piano dell'edificio condominiale ed assolva alla funzione di copertura della parte sottostante dell'edificio.