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31 agosto 2022
Responsabilità penale dei condomini in caso di degrado dell'edificio

Con Sentenza 24 agosto 2022, n. 31592, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di responsabilità penale dei condomini connessa allo stato di degrado in cui versa il condominio.
In particolare, in relazione all'omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali, qualora venga meno la volontà assembleare e sia omesso lo stanziamento dei fondi necessari alla sistemazione del degrado che genera pericolo, non può configurarsi la responsabilità penale dell'amministratore del condominio (ex art. 677, C.p., "Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina") per non aver attuato i necessari interventi edilizi che non rientrano in suo potere.
Nel caso di specie, l'obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa ricade su ogni singolo proprietario, indipendentemente dall'attribuibilità al medesimo dell'origine della stessa.