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20 settembre 2022
Legittima la convenzione con vincolo di destinazione

Con Sentenza 14 settembre 2022, n. 26980, la Corte di Cassazione, sez. civ., ha stabilito la legittimità della convenzione inerente all'utilizzo di una porzione (a piano seminterrato e di proprietà esclusiva) del fabbricato al fine dell'esercizio del servizio di portineria.
In particolare, la stessa Corte, con riferimento alla predetta convenzione, non ravvisa la violazione di cui all'art. 1379, C.c. (relativa al divieto di previsione di accordi che svuotino concretamente le facoltà inerenti al diritto di proprietà per un periodo indefinito).
Pertanto, il vincolo di destinazione, essendo volto a far beneficiare di un servizio anche le unità immobiliari di proprietà esclusiva degli obbligati, si risolve non già in un azzeramento delle facoltà spettanti ai proprietari, ma in una convenzione che ne disciplina un uso diverso, certo meno intenso rispetto all'uso esclusivo, ma tale da non annullare qualsiasi utilità connessa al suo godimento o utilizzazione.