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26 settembre 2022
Morosità e compensazione del canone di locazione

Con Sentenza 18 agosto 2022, n. 933, il Tribunale di Firenze ha stabilito che il conduttore che abbia versato regolarmente, sin dall'inizio del rapporto locatizio, un canone superiore a quello previsto nel contratto (scritto e registrato), può compensare le somme corrisposte in eccedenza mediante il mancato versamento successivo del canone di locazione.
Pertanto, non sussiste alcuna morosità, in quanto le somme non versate vanno compensate con quelle corrisposte in eccedenza.