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14 dicembre 2022
La disdetta con data errata non perde efficacia
Con Sentenza 24 novembre 2022, n. 2178, il Tribunale di Velletri ha stabilito che qualora il locatore abbia indicato, nell'intimare la disdetta, una data di cessazione del rapporto erronea, non è da escludersi la volontà del locatore medesimo di:
- impedire la rinnovazione tacita del contratto;
- riottenere la disponibilità dell'immobile.
Pertanto:
- tale erronea indicazione non impedisce che la disdetta produca i suoi effetti per l'esatta scadenza;
- il rapporto è da ritenersi cessato per scadenza contrattuale;
- la parte intimata va condannata al rilascio dell'immobile.