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8 febbraio 2023
Occupazione abusiva: escluso il risarcimento del danno in assenza di contratto
Con Sentenza 19 gennaio 2023, n. 77, la Corte d'Appello di Bari ha stabilito che, in mancanza di un formale contratto, deve ritenersi inammissibile:
  • tanto la diffida di adempiere ad un obbligo contrattuale;
  • quanto la risoluzione di diritto ex art.1454 c.c. di un contratto che deve ritenersi ab origine invalido poiché mai redatto nella forma richiesta dalla legge ad substantiam.
Pertanto, la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno per l'occupazione abusiva dell'immobile non può trovare accoglimento atteso che l'appellante ha invocato l'applicazione dell'art. 1591, C.c. che presuppone la stipula di un valido contratto di locazione risolto o comunque cessato che nella specie è mancato in origine.