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23 febbraio 2023
Raccolta differenziata errata: nessuna responsabilità per l'amministratore
Con Sentenza 14 febbraio 2023, n. 4561, la Corte di Cassazione, sez. civ., ha stabilito che l'amministratore di condominio svolge l'incarico, riconducibile alla figura del mandato, di gestione ed amministrazione dei beni comuni, oltre che di tenuta della contabilità e nell'ambito solo di tali attribuzioni ha la rappresentanza dei condomini verso l'esterno.
Pertanto, l'amministratore può essere chiamato a rispondere, anche nei confronti di terzi, per atti propri, sia commissivi che omissivi, ma non per gli atti posti in essere dai condomini.
Di conseguenza, con riferimento all'inserimento di rifiuti non conformi nei contenitori predisposti per la raccolta differenziata condominiale, l'amministratore non ha alcuna responsabilità.