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29 marzo 2023
Criteri di ripartizione delle spese di manutenzione del cortile /giardino soprastante autorimesse
Con Sentenza 3 febbraio 2023, n. 1869, il Tribunale di Roma ha stabilito che, in caso di cortile/giardino privato soprastante autorimesse private, il criterio di suddivisione delle spese per gli interventi di manutenzione necessari va individuato sulla base di quanto previsto dall'
- i proprietari dei giardini/cortili privati;
- i titolari delle autorimesse.
Restano a carico del proprietario esclusivo del giardino/cortile la spesa per copertura del pavimento e, per la parte destinata a giardino, le spese relative alla rimozione, accantonamento e ripristino del giardino pensile. Diversamente, le spese per l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto sono a carico del proprietari dei garage.