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17 aprile 2023
Il luogo di convocazione dell'assemblea condominiale

Con Sentenza 10 marzo 2023, n. 571, il Tribunale di Monza ha stabilito che in un condominio composto da:

  • villette;
  • appartamenti indipendenti;
  • un negozio;

è naturale che le riunioni si svolgano presso una delle abitazioni dei singoli condomini, cioè un luogo facilmente raggiungibile e conosciuto da tutti i condomini, coincidente con quello indicato nell'avviso di convocazione.
Pertanto, nel caso di specie, la convocazione è da ritenersi valida e nessuna obiettiva incertezza è derivata dalla mancata precisazione dei locali del condominio ove si sarebbe svolta l'assemblea.