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28 aprile 2023
Il pagamento del canone dovuto alla cessazione del contratto

Con Sentenza 22 marzo 2023, n. 85, il Tribunale di Firenze ha stabilito che, una volta cessato il rapporto di locazione o sublocazione, il conduttore in mora nella restituzionedella cosa è obbligato ex lege (art. 1591, C.c.a pagare comunque l'importo minimo pari al canone dovuto, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
In particolare, l'importo è comunque dovuto a causa del protrarsi dell'occupazione dell'immobile dopo la cessazione del rapporto, senza che rilevino le possibili utilizzazioni dell'immobile durante tale periodo da parte del locatore.