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5 maggio 2023
Il singolo comproprietario può stipulare il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile in comunione

Con Sentenza 17 aprile 2023, n. 321, il Tribunale di Alessandria ha stabilito che sugli immobili oggetto di comunione concorrono, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari in virtù della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri o quantomeno della maggioranza dei partecipanti alla comunione.
Di conseguenza, non è necessaria la partecipazione di tutti i comproprietari.
Pertanto, il singolo comproprietario può stipulare il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile in comunione e ciascun comproprietario stesso è legittimato ad agire in giudizio nei confronti del/dei conduttore/i, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione per il quale deve presumersi sussistente il consenso già indicato, senza che sia necessaria la partecipazione degli altri e, quindi, l'integrazione del contradittorio.