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19 maggio 2023
L'obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore

Con Sentenza 19 aprile 2023, n. 1181, il Tribunale di Firenze ha stabilito che il custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilare e di mantenere il controllo sulla cosa, onde evitare che produca danni a terzi, è onerato di fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente:

  • impulso causale autonomo;
  • carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

In via generale, la locazione di un bene immobile, comporta il trasferimento in capo al conduttore della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze.
Pertanto, si trasferisce anche l'obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore stesso, dal quale discende altresì la responsabilità a suo carico ex art. 2051 c.c. per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato, rimanendo, invece, in capo al proprietario la responsabilità giuridica e, quindi, la custodia.