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31 maggio 2023
Non spetta al locatore alcun risarcimento del danno per mancata tinteggiatura dell'immobile

Con Sentenza 14 aprile 2023, n. 1618, il Tribunale di Torino ha stabilito che, in merito all'obbligo di restituzione della cosa locata gravante sul conduttore, l'art. 1590 c.c. esprime una regola generale dalla quale discende l'obbligo del conduttore di restituire la cosa avuta in godimento nello stato in cui l'ha ricevuta in consegna, fatta salva la possibilità di un deterioramento normale della res, conseguente:

  • all'uso corretto del bene;

oppure

  • alla vetustà;

e che, quindi, il locatore è tenuto a sopportare.     
Pertanto, la giurisprudenza ha chiarito, ad esempio, che non spetta al locatore alcun risarcimento del danno per mancata tinteggiatura dell'immobile al momento della restituzione, trattandosi di spesa di ordinaria manutenzione che la legge pone a carico del locatore.
Di conseguenza, nella generalità dei casi, se al momento della riconsegna l'immobile locato presenta danni eccedenti il normale deterioramento, incombe sul conduttore l'obbligo di risarcire tali danni che vanno provati dal locatore, il quale deve dimostrarne l'esistenza, la consistenza e la riconducibilità all'uso difforme o cattivo fattone dal conduttore.