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28 novembre 2023
Uso esclusivo del ballatoio
Con Sentenza 16 ottobre 2023, n. 1844, il Tribunale di Messina ha sancito che la previsione nel regolamento di condominio dell'uso esclusivo del ballatoio del secondo piano da parte dei condomini proprietari dei locali che da esso hanno accesso, non ha valore costitutivo di una situazione di "uso esclusivo", ma meramente dichiarativo.
Pertanto, l'ubicazione del corridoio destinato strutturalmente e funzionalmente a servire esclusivamente le unità abitative poste al piano secondo, ne esclude il carattere condominiale e con esso la c.d. "presunzione di condominialità".