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30 dicembre 2021
Condominio
N. 46
Profili di responsabilità civile dell'amministratore di condominio
In materia di responsabilità contrattuale grava sul condomino che invochi la responsabilità dell'amministratore di condominio provare sia lo status giuridico e sia la concretizzazione e verificazione dell'evento generatore di danno, mentre incombe all'amministratore fornire la prova liberatoria secondo il noto schema dell'art. 1218 c.c.. Invece, in materia di responsabilità extracontrattuale, incombe sul danneggiato l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano. Dunque, in entrambi gli schemi di responsabilità contrattuale od extracontrattuale, grava sul danneggiato la prova delle conseguenze dannose che sono scaturite dal comportamento illecito dell'amministratore di condominio.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Il contratto di mandato

Il rapporto dell'amministratore con il condominio è un vero e proprio contratto di mandato, in cui da un lato vi è il conferimento di un incarico previo il pagamento di un corrispettivo e dall'altro vi è lo...

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