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2 dicembre 2021 N. 28
Condominio
L'uso delle parti comuni dell'edificio da parte dei condomini
Ciascun condomino può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Dunque, l'uso della cosa comune, a prescindere dai limiti interni posti dall'art. 1102 c.c. nei rapporti tra i condomini, incontra i limiti esterni del rispetto della proprietà esclusiva dei singoli. Difatti è ammesso l'uso della cosa comune perché non venga leso il diritto di godimento degli altri. Inoltre le modificazioni non devono alterare la destinazione d'uso.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Aspetti generali sulle parti comuni
Nel condominio più persone hanno la proprietà esclusiva di parti distinte di un medesimo fabbricato (piani o porzioni di piano), mentre su altre parti dell'edificio, connesse al complesso delle singole unità immobiliari per funzione...