
Con sentenza del 9 dicembre 2021, n. 39179, la Terza sezione civile della Corte di cassazione ha affermato che allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessarie opere di ripristino che comportano l'esborso di somme di notevole entità, in base all'economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il quale, versando in mora, agli effetti dell'art. 1220 cod. civ., rimane obbligato, altresì, al pagamento del canone ex art. 1591 cod. civ., quand'anche abbia smesso di servirsi dell'immobile per l'uso convenuto.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39179 del 2021, ha accolto il ricorso proposto dai proprietari di un immobile condotto in locazione da una pubblica amministrazione, inadempiente negli obblighi di corretto...