
Con l'ordinanza in titolo, la Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento in materia di criterio di ripartizione delle spese condominiali, affermando che le stesse devono essere suddivise in proporzione alla misura dell'uso cui il bene comune è destinato rispetto alle singole unità immobiliari, e così escludendo l'obbligo di contribuzione di un condomino alle spese che avvantaggino parti di proprietà esclusiva di altri diversi condomini, alla luce della disamina dello schema di ripartizione offerto dall'art. 1123 c.c. con specifico riguardo ai commi secondo e terzo.
Con la recente ordinanza n. 20466 dell'8 settembre 2021, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio consolidato orientamento in materia di ripartizione delle spese condominiali. Il caso di specie atteneva...