
L'art. 663 C.p.c. prevede che "se l'intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto", precisando che "se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida è subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste"; lo stesso articolo dispone che "il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o per forza maggiore".
Ai fini dell'emissione dell'ordinanza di convalida, il giudice deve verificare i "presupposti generali dell'azione (quelli attinenti cioè alla giurisdizione, alla competenza, alla capacità processuale dell'intimante e alla corretta vocazione in giudizio)" ed i...