
Con l'ordinanza n. 9899/2022 del 28 marzo 2022, la Sesta - 3 sezione civile della Corte di cassazione ha affermato che la sentenza che dichiari estinto il contratto di locazione pronunciata nei confronti del conduttore, come il provvedimento di rilascio reso nei confronti dello stesso nel procedimento per convalida di licenza o di sfratto, ha efficacia di titolo esecutivo anche verso il subconduttore, ancorché quest'ultimo non abbia partecipato al giudizio, né sia menzionato nel titolo, in quanto la sublocazione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi dell'art. 1595, comma 3, cod. civ.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 9899/2022 del 28 marzo 2022, ha respinto il ricorso di una società sub conduttrice, la quale aveva proposto opposizione avverso l'esecuzione per rilascio promossa dal locatore, in...