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21 giugno 2022
Condominio
N. 118
Aspetti generali sulla responsabilità da custodia del condominio

Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia della cosa con l'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale del bene che comporti il dovere di intervento su di essa, che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. Il danneggiante Condominio, per esonerarsi da responsabilità, deve provare che il danno sia stato determinato da cause esterne che nemmeno con l'ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla norma quale scriminante della responsabilità del custode.

di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
La responsabilità del custode

L'art. 2051 c.c. sulla responsabilità del custode del bene - che trova applicazione anche nel settore condominiale con riguardo ai danni che...

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