
Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia della cosa con l'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale del bene che comporti il dovere di intervento su di essa, che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. Il danneggiante Condominio, per esonerarsi da responsabilità, deve provare che il danno sia stato determinato da cause esterne che nemmeno con l'ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla norma quale scriminante della responsabilità del custode.
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