
Gli interventi sulle parti comuni dell'edificio condominiale, volti a migliorarne il godimento, sono disciplinati da diverse norme del codice civile, che li distingue sotto un duplice profilo, soggettivo ed oggettivo.
Dal lato soggettivo, il codice civile distingue le modifiche alle parti comuni finalizzate al vantaggio di singoli condomini rispetto a quelle a vantaggio di tutto il condominio; dal lato oggettivo, distingue gli interventi che comportano una alterazione sostanziale delle parti comuni da quelli che ne lasciano immutate le caratteristiche fondamentali.
Mentre le modifiche che non alterano la consistenza, natura e destinazione delle parti comuni dell'edificio condominiale, sono realizzabili anche per iniziativa di un singolo condomino, nel suo esclusivo interesse ed a proprie spese, le modifiche che incidono sulle stesse, sono realizzabili solo in presenza di maggioranze qualificate e di un interesse generale del condominio.