
Per il recupero delle spese condominiali, il condominio non ha azione diretta nei confronti del soggetto che utilizza un'unità immobiliare esclusiva in base a un provvedimento di assegnazione della casa famigliare emesso in sede di separazione, divorzio o affidamento e mantenimento dei figli minori, poiché tale assegnazione costituisce un diritto personale di godimento sui generis. L'obbligo di pagamento delle spese condominiali a carico dell'assegnatario dispiega effetti solo tra quest'ultimo e il proprietario dell'unità immobiliare esclusiva, ma non nei confronti del condominio il quale può rivolgersi esclusivamente al condomino e quindi a colui che è risulti proprietario o titolare di altro diritto reale sull'immobile.
Un condominio otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali nei confronti della assegnataria di una casa familiare in base a provvedimento di separazione. Respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo, l'assegnataria ricorreva in appello avanti al...