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6 settembre 2022 N. 161
Locazioni
Locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo: l'indennità per la perdita dell'avviamento
Con ordinanza del 30 giugno 2022, n. 20892, la Sesta – 3 sezione civile della Corte di cassazione ha affermato che, nelle locazioni ad uso diverso da quello abitativo, l'indennità per perdita dell'avviamento commerciale non è dovuta in caso di recesso del conduttore, o per sua iniziativa oppure in adesione ad un patto di risoluzione e, quindi, se la cessazione è riferibile alla volontà del locatario, la quale deve essere tuttavia espressa o comunque chiaramente desumibile da comportamenti idonei a manifestare il disinteresse alla prosecuzione del rapporto, non potendosi includere tra tali comportamenti il semplice silenzio.
di Antonio Scarpa
L’ordinanza 30 giugno 2022 n. 20892 della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 30 giugno 2022, n. 20892, rigettando il ricorso proposto dal...