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4 ottobre 2022
Locazioni
N. 181
Locazione ad uso abitativo - Recesso del conduttore - Forma scritta - Ragioni

Con ordinanza del 13 giugno 2022, n. 18971, la Terza sezione civile della Corte di cassazione ha affermato che, il recesso del conduttore dal contratto di locazione ad uso abitativo dev'essere comunicato per iscritto, essendo tale tipo di contratto soggetto alla forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1, comma 4, L. n. 431/1998.

di Antonio Scarpa
L’ordinanza 13 giugno 2022 n. 18971 della Corte di cassazione

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13 giugno 2022, n. 18971, ha accolto il ricorso proposto dalla società locatrice di un immobile destinato ad uso abitativo, la quale aveva domandato la condanna del...

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