Home

6 ottobre 2022 N. 183
Condominio
La responsabilità penale dell’amministratore: omissione di lavori in edificio
Deve riconoscersi in capo all'amministratore l'obbligo giuridico di attivarsi senza indugio per la eliminazione delle situazioni potenzialmente idonee a cagionare violazione della regola del “neminem laedere”. In assenza dell'amministratore, ricade su ogni singolo proprietario l'obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa.
di Avv. e Giornalista pubblicista Tarantino Maurizio
Aspetti generali
Ai sensi dell'art. 1130, primo comma n. 4, c.c. l'amministratore deve: "compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio". Oltre agli aspetti connessi alla tutela in sede giudiziaria del condominio, l’amministratore deve compiere...