
Con ordinanza del 26 luglio 2022, n. 23269, la Terza sezione civile della Corte di cassazione ha affermato che, in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'obbligo in capo al locatore, che abbia ricevuto la riconsegna dell'immobile per uno dei motivi previsti dall'art. 29 delle legge n. 392 del 1978 e non lo abbia adibito, entro sei mesi, all'uso in vista del quale ne aveva ottenuto la disponibilità, di risarcire il danno al conduttore ha una duplice natura, risarcitoria e sanzionatoria, che si riverbera sui criteri di quantificazione.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23269/2022 del 26 luglio 2022, ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva onerato il conduttore di un immobile locato ad uso non abitativo di provare che, dopo la...