
L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà.
Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'art. 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore (art. 608 c.p.c.).
Al termine dei procedimenti di sfratto per morosità o di finita locazione, viene emesso il provvedimento di convalida di sfratto da parte del giudice. Tale provvedimento contiene l'ordine rivolto al conduttore di rilasciare l'immobile locato entro un determinato termine...