
Nell'ipotesi di balconi pericolanti, o di altre parti dell'edificio condominiale che minacciano rovina e conseguenti possibili danni a cose e persone, la posizione di garanzia del soggetto proprietario del bene non è delegabile in toto ad altre figure e così neppure all'amministratore di condominio posto che, anche a fronte dell'inerzia di quest'ultimo, il proprietario deve senz'altro attivarsi nel provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, diversamente potendo la sua omissione concretizzare la fattispecie di cui all'art. 677 c.p.
La Corte di Cassazione penale (ud. 7 giugno 2022, sentenza n. 31592) si è pronunciata su dei ricorsi proposti avverso una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Messina per la violazione dell'