
Con ordinanza del 9 settembre 2022, n. 26618, la Terza sezione civile della Corte di cassazione ha affermato che, in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, ai fini del valido ed efficace esercizio del diritto potestativo di recesso, che presuppone la specificazione del grave motivo per cui il conduttore intende porre fine anticipatamente al rapporto, non è sufficiente la mera indicazione di cessazione dell'attività esercitata nei locali, poiché tale riferimento, non esternando la ragione giustificativa del recesso, ne impedisce la riconduzione ad un fatto estraneo alla volontà del conduttore, unico idoneo a giustificare l'interruzione dell'impegno al rispetto del sinallagma.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26618/2022 del 9 settembre 2022, ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto motivo grave, idoneo a legittimare il recesso della conduttrice rispetto ad una...