
Ai sensi dell'articolo 1587 del codice civile il pagamento del canone costituisce l'obbligazione principale a carico del conduttore.
In quanto corrispettivo per il godimento del bene esso non può essere simbolico.
Il contratto di locazione è, infatti, un contratto di natura sinallagmatica. In esso le prestazioni delle parti sono legate da un nesso di reciprocità, in virtù del quale ciascuna di esse costituisce il corrispettivo dell'altra.
Per tale motivo il mancato pagamento del canone può determinare una giusta causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, salvo il caso in cui sia giustificato, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, a fronte di un inadempimento del locatore.
In ogni caso non si può prescindere dal valutare l'importanza dell'inadempimento di una delle parti, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
Ai sensi e per gli effetti dell'
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