
Gli studenti universitari possono stipulare un contratto di locazione disciplinato dall'art. 5, commi 2 e 3, L. n. 431/98, dettato per fare fronte alle loro esigenze.
I contratti per studenti universitari sono altresì disciplinati dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del d.m. 16 gennaio 2017. In particolare, al comma 1, si prevede che: “Nei Comuni sede di università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione, e comunque di istituti di istruzione superiore, disciplinati dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonchè nei Comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di formazione post laurea - quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti - in un comune diverso da quello di residenza, possono essere stipulati contratti per studenti universitari di durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio.”
I contratti per studenti universitari sono stati introdotti dal legislatore, con la
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