
Quando il rapporto di locazione cessa, per naturale scadenza o per risoluzione contrattuale, il conduttore è tenuto alla riconsegna dell'immobile. Ai sensi dell'articolo 1591 codice civile, al ritardo nella restituzione del bene locato consegue l'obbligo di corrispondere al locatore il canone pattuito per tutta la durata dell' occupazione. La norma determina automaticamente l'entità del danno subito dal locatore. Essa si sostanzia in una presunzione iuris et de iure del pregiudizio subito, superando, in ambito locatizio, l'annosa diatriba sulla natura e sulla prova del danno da occupazione abusiva di immobili. In ogni caso, in virtù delle norme e dei principi generali in materia di responsabilità contrattuale, il locatore ha sempre la facoltà di provare l'eventuale maggior danno subito, ottenendo un ulteriore risarcimento.
L'obbligo di restituzione dell'immobile locatoè insito nella causa stessa del contratto di locazione, in cui una parte concede in godimento all'altra un bene mobile o immobile, per un periodo di tempo...