
Con ordinanza del 13 aprile 2023, n. 9937, la Terza sezione civile della Corte di cassazione ha affermato che, In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, il rispetto da parte del conduttore del termine semestrale di decadenza, previsto dall'art. 13, comma 2, della l. n. 431 del 1998, applicabile "ratione temporis", per l'esercizio dell'azione di ripetizione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato, gli consente il recupero di tutto quanto indebitamente è stato corrisposto fino al momento della riconsegna dell'immobile locato, rendendo inopponibile nei suoi confronti qualsivoglia eccezione di prescrizione, laddove, in caso contrario, egli è esposto al rischio dell'eccezione di prescrizione dei crediti per i quali essa è già maturata al momento dell'esercizio dell'azione.
Il caso riguardava un contratto di locazione ad uso abitativo registrato il 7 marzo 2007, rinnovatosi tacitamente e poi «rettificato» in data 16 maggio 2013. L'immobile venne...