
Con ordinanza del 12 aprile 2023, n. 9759, la Terza sezione civile della Corte di cassazione ha affermato che ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori, ai sensi dell'art. 42 l. n. 392 del 1978, trova applicazione il tacito rinnovo alle scadenze successive alla seconda, previsto dall'art. 28 l. n. 392 del 1978, non essendo l'operatività di tale meccanismo incompatibile con il principio secondo il quale la volontà della P.A. deve essere necessariamente manifestata in forma scritta, giacché l'obbligo di tale forma, assolto "ab origine" con la stipulazione del contratto, validamente permane e continua a costituire il fattore genetico anche per i sessenni successivi, in difetto di diniego di rinnovazione da parte del locatore, ovvero di disdetta da parte del conduttore alla prima scadenza, o ancora di disdetta, ad opera di uno dei contraenti, alle scadenze successive.
Una società, subentrata alla originaria locatrice in un rapporto di locazione intercorrente con un Ministero nell'anno 2005, aveva intimato decreto ingiuntivo al conduttore per il mancato...